DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

È costituita una associazione denominata “BOBOKOLI” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’associazione.


Art. 2

L’associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali, anche non residenti nel territorio dello Stato ovvero appartenenti a collettività estere, in particolare della Repubblica Democratica del Congo, con specifico riguardo a bambini orfani o abbandonati, anziani e donne in condizione di disagio e malati.

L’associazione ha per scopo:

–   l’assistenza sociale e sociosanitaria, onde garantire le necessarie condizioni igienico sanitarie;

–  la beneficenza, sia attraverso il reperimento di beni di prima necessità sia con prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore di persone indigenti o svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano direttamente nei confronti di tali persone e nei settori di cui al comma 1, lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

–   la tutela dei diritti civili, per garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa;

–    l’istruzione, per combattere l’analfabetismo e favorire il completamento degli studi dei minori nell’ottica di una futura integrazione socio-lavorativa nelle comunità locali.L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collabora con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L’associazione ha sede in Roma.La durata dell’Associazione è illimitata.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi dei privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che siano mossi da spirito di solidarietà.Sono associati tutte le persone che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Esso è altresì non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art. 7

Sono organi dell’associazione:

–        l’assemblea dei Soci;

–        il Consiglio Direttivo;

–        il Presidente;

–        il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l’assemblea.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all’assemblea deliberare in merito:


–        all’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo;

–        alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;

–        alla nomina dell’eventuale Collegio dei Revisori;

–        all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

–        allo scioglimento dell’Associazione;

–        ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.


AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci.

E’ composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati;

i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.

Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’associazione, salvo il rimborso delle spese di cui all’art. 6.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o email contenente il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.


PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.


BILANCIO

Art. 12

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l’assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Art. 13

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato Onlus che operi in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.